Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica a contratti misti di servizi pubblici di
trasporto (CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, sez. V, Sent. del 19-10-2023, causa C-186/22)
Insieme alla collega Avv. Prof. Maria Alessandra Sandulli, lo Studio ha assistito SAD Trasporto Locale S.p.A. innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in una causa avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, nonché dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
In primo luogo, il giudice del rinvio chiedeva se il trasporto con funivia rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2.
Con la sentenza del 19 ottobre 2023 (qui allegata), la Corte, accogliendo l’interpretazione
prospettata da SAD, ha dichiarato che la suddetta norma deve essere interpretata in modo restrittivo, così da escludere l’applicabilità del regolamento a contratti misti di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri comprendenti il trasporto con tramvia, funicolare e funivia.
In secondo luogo, il giudice del rinvio chiedeva se la compensazione prevista dal contratto di servizio di cui al procedimento principale costituisse un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
La Corte ha concluso che non configura “aiuto di Stato” la compensazione di obblighi di servizio pubblico erogata a un operatore interno nell’ambito di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico da parte di un’autorità competente, se questa è stata calcolata sulla base dei costi di gestione determinati tenendo conto dei costi precedenti del servizio reso dall’operatore uscente e rapportati a costi o corrispettivi anch’essi relativi all’aggiudicazione precedente o, comunque, concernenti parametri standard di mercato.
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